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  CAMPI DI ADDESTRAMENTO PER 

CANI DA CACCIA

Il crescente sviluppo della attività cinofilo-venatoria intesa ad ottenere soggetti validi ed

addestrati, nonche’ la normale attività addestrativa degli ausiliari da parte della maggioranza dei

cacciatori, richiedono la presenza di strutture di dimensioni adeguate, con territori idonei ed agibili

per l’intero periodo dell’anno.

Le 11 strutture esistenti alla data odierna comprendono 10 campi di tipo B, su selvaggina di

allevamento, (dei quali 6 senza lo sparo) che si estendono per una superficie copmplessiva di 407

ettari ed 1 campo di tipo A che si estende su d una superficie di 160 ettari. Detti campi per

l’allenamento e l’addestramento cani, hanno rilevato, in linea di massima, il loro fondamentale

limite legato ad un interesse per lo più localistico, emarginando la cinofilia quale attività elitaria, e

non come fenomeno di massa (che sarebbe invece auspicabile favorire).

Le attività connesse alla cinofilia venatoria, così come definite dal comma 8 dell’art. 10 della

Legge 157/1992, nonchè dall’art. 9, comma 2, lett. e) della L.R. 9/12/1993, n.50, possono essere

svolte in forma permanente all’interno di zone all’uopo vincolate tutto l’anno che devono essere

individuate nel piano faunistico provinciale.

Sulla base delle indicazioni fornite su questa materia dal documento tecnico orientativo

elaborato dall’I.N.F.S., si prevedono le seguenti due tipologie di campo per l’allenamen to e

l’addestramento dei cani da caccia.

“Zone di tipo A”

In tali strutture le attività cinofile potranno essere prper ate su selvaggina naturale, senza

alcuna possibilità di abbattimento. Tali zone presentano le seguenti caratteristiche sinteticamente

descritte:

1. la loro istituzione può essere richiesta esclusivamente dalle Associazioni Cinofile o

Venatorie presenti ed operanti nel territorio provinciale;

2. possono essere istituite su territori idonei, almeno potenzialmente, dal punto di vista

ambientale e faunistico (per es. in alcune zone di ripopolamento non più confermate nella

loro destinazione);

3. possono raggiungere dimensioni anche cospicue; in ogni caso, la loro superficie non potrà

essere inferiore a 100 ettari;

4. l’attività di addestramento e allenamento, nonchè lo svolgimento di prove e manifestazioni

cinofile non potranno essere svolte nel periodo compreso tra l’i di aprile ed il 30 giugno di

ogni anno;

5. le eventuali immissioni di selvaggina saranno condotte dall’organismo gestore sulla base

delle indicazioni fornite dal presente piano faunistico provinciale.

 “Zone di tipo B”

In tali strutture lo svolgimento delle attività addestrative potrà prevedere anche l’abbattimento

di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili. Per tali zone vengono individuate le

seguenti caratteristiche e prescrizioni:

- la loro istituzione potrà essere richiesta da Associazioni Venatorie, Cinofile e da

imprenditori agricoli singoli o associati;

- vengono istituite su terreni di scarso rilievo faunistico;

- occupano territori di dimensioni non inferiori a 10, nè superiori a 100 ettari qualora destinate

all’allenamento ed addestramento dei cani da ferma, ovvero non inferiori a 50 ettari e non

superiori ai 150 ettari qualora destinate all’allenamento ed addestramento dei cani da

seguita (senza lo sparo).

- la attività di allenamento e di addestramento dei cani, con o senza lo sparo, può essere

esercitata, ininterrottamente, durante l’intero periodo dell’anno;

- per le attività addestrative che comportano lo sparo potranno essere utilizzati

esclusivamente capi di selvaggina allevata appartenente alle seguenti specie: fagiano,

starna, quaglia giapponese.

11.4 - Localizzazione delle aree da destinare a strutture cinofile permanenti e

individuazione delle zone per lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni cinofile.

11.4.1 - campi per l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia

Una prima indicazione, il più coerente possibile con le osservazioni indicate alle premesse,

non può che riferirsi alla entità territoriale da vincolare con tali strutture. In tale contesto si ritiene

opportuno individuare una percentuale di territorio non inferiore al 2 % della superficie agro—

silvo—pastorale provinciale, percentuale quantificabile in circa 2.750 ettari per l’intero territorio

polesano.

Nell’ambito di tale percentuale massima di destinazione del territorio, si ritiene di individuare il

seguente ulteriore limite relativo alle due diverse tipologie di campi addestrativi:

1. Ha 1.500 da destinare alle “ZONE DI TIPO A”;

2. Ha 1.250 da destinare alle “ZONE DI TIPO B”.

E’ comunque prevista la possibilità di istituire campi di “Tipo B” a carattere temporaneo su richiesta

degli A.T.C. interessati in territori di limitate estensione (non superiori ai 30 ettari) per i periodo

inetrcorrente tra il 1 febbraio ed il il 31 luglio di ogni anno.

Si ritiene di ubicare almeno n. 3. strutture di questa tipologia distribuite in tutto il territorio

provinciale. Vengono all’uopo individuate le seguenti aree:

1. Zona in comune di Badia Polesine — località Colombano —della superficie di circa Ha 400.

Tale area, la cui gestione potrebbe essere direttamente affidata al Gruppo Cinofilo

Polesano (Delegazione Prov.le dell’E.N.C.I.) o, in subordine, alla Società Pro-Segugio “L.

Zacchetti” viene ubicata nell’ambito del territorio alto-polesano. Trattasi di cambio di

destinazione di una ZRC istituita nel precedente Piano Regionale;

2. Zona in comune di Ceneselli – località Zelo/Ariola della superficie di circa Ha 330. Tale

area, la cui gestione potrebbe essere direttamente affidata al Gruppo Cinofilo Polesano

(Delegazione Prov.le dell’E.N.C.I.) o, in subordine, alla Società Pro-Segugio “L. Zacchetti”

viene ubicata nell’ambito del territorio alto-polesano. Trattasi di cambio di destinazione di

una Area di rispetto a suo tempo isitutita dal Comitato di Gestione dell’ATC 4°1;

3. Zona in comune di di Adria- località Orticelli della superficie di circa 160 ettari da destinare

in via prionitariia all’allenamento e addestramento di cani da seguita e da ferma con

affidamento all’Associazione Cacciatori Veneti che ne ha richiesto la istituzione.

Rimane a disposizione, a livello provinciale, una ulteriore superficie di circa 600 ettari da utilizzare

per la auspicabile realizzazione di una ulteriore struttura cinofile da ubicare nel territorio polesano,

(con pnionità nel territorio del comune di Porto Tolle) in base alle eventuali motivate richieste.

Appare infine auspicabile garantire per tutte queste strutture:

a) la realizzazione di una oculata gestione tecnico- finanziaria delle zone di addestramento

individuate;

b) una attività in grado di interessare e coinvolgere il maggior bacino di utenza possibile;

c) il pieno rispetto dell’attività agricola e delle colture praticate nell’ambito delle zone di

addestramento

A tale proposito si ritiene opportuna la realizzazione di un apposito Comitato Provinciale per le

Attività Cinofile formato da rappresentanti dell’E.N.C.I., delle Associazioni Cinofile e degli

imprenditori agricoli.

La localizzazione delle zone di “tipo B” dovrebbe nispecchiare, in linea di massima, quella a

suo tempo accordata per le attuali strutture presenti sul territorio alle quali potrebbero aggiungersi

eventuali ulteriori richieste presentate da parte di imprenditori agricoli singoli o associati.

Tali zone, stante la loro peculiare caratteristica di consentire l’abbattimento di fauna allevata per

l’intero periodo dell’anno, non potranno comunque in alcun modo essere ubicate a meno di 250

metri degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d) comma 2, dell’art. 9 della L.R. 50/1993.

 Zone e periodi per lo svolgimento
 di gare cinofile svolgimento di gare cinofile, sulla base delle richieste presentate da parte delle competenti

Associazioni ed Enti interessati, nelle zone all’uopo individuate dall’art. 18, comma 3 della L.R.

50/1993, nonché all’interno delle aziende agni—tunistico—venatonie, potrà essere accordato sulla

base delle seguenti prescrizioni.

1. le gare autorizzate dovranno svolgersi senza lo sparo, ancorché a salve;

2. l’autorizzazione viene subordinata alla sottscrizione, da parte dell’Associazione o Gruppo

organizzatore, di apposita polizza R.C. (o di polizza fidejussonia) a copertura di ogni possibile

danno diretto o indiretto prodotto durante lo svolgimento della gara.

3. eventuali danni alla fauna, colture, cose o persone, dovranno essere refusi da parte della

struttura organizzativa della gara autorizzata;

4. al fine della salvaguardia della fauna selvatica, le gare non potranno svolgersi nel periodo

riproduttivo delle varie specie compreso tra il 10 di aprile ed il 30 giugno di ogni anno;

5. le gare programmate dovranno essere comunicate alla Provincia entro il 31 dicembre di ogni

anno.

 

 

 

 

 

 

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